Per corretta ed ufficiale informazione, si riporta di seguito il testo della raccomandata invitata ai soci che si sono associati per la prima volta nell’anno 2009 e si contestano le farneticanti affermazioni apparse su altri siti:

Egregio Socio,

In data 2 novembre 2009 Le è stata inviata la convocazione per l’Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 dicembre 2009.

L’art. 6, ultimo comma, dello Statuto Sociale recita: “Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate  solamente dal Consiglio Direttivo neo eletto.

Tale norma è volta a salvaguardare la regolarità delle votazioni, evitando possibili interferenze da un associazionismo politico-elettorale nell’anno delle elezioni, consentendo il diritto di voto solo ai soci dell’anno precedente che hanno rinnovato la tessera nei termini statutari.

In tal senso si è anche espresso anche il Giudice del Tribunale di Modena, Dott. Di Pasquale, nell’Ordinanza del 08/07/09 di rigetto dell’istanza di sospensione della delibera 231-5/2009 presentata da Verpelli Ambrogio, prevedendo l’applicazione dell’art. 6 anche per l’elezione di due consiglieri nell’assemblea del 27/07/2009. Infatti, testualmente dispone: “La decisione relativa all’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci del 27/7/2009 (deliberazione n.231-5/2009) è motivata dalla necessità di verificare l’ammissione dei nuovi soci anche in relazione alla possibile interferenza con la sostituzione dei due consiglieri (rif. Art. 6 statuto)”.

Pertanto, in applicazione dell’art. 6 e in considerazione che la Sua domanda di ammissione è di quest’anno, Le comunichiamo che Lei potrà partecipare all’Assemblea senza esercitare il diritto di voto.

Distinti saluti

I Consiglieri SAS in carica

 

Si precisa, dunque, che:

     - L’art. 6 dello Statuto Sociale mira ad evitare turbative ed interferenze elettorali portate da associazioni dal chiaro tenore elettorale, magari pagate da aventi interesse.

      - L’art. 6 è vigente ogni qualvolta si vota per il rinnovo delle cariche sociali, e non può essere aggirato con interpretazioni di comodo.

      - L’ordinanza (erroneamente ritenuta sentenza) del 23.11.09 nulla dice sui soci e sulla applicabilità dell’art.6, contrariamente all’ordinanza del 08.07.09 il cui testo è stato fedelmente riportato nella lettera inviata.

     - I consiglieri rimasti in carica, che hanno il precipuo compito di gestire le elezioni, hanno ritenuto di applicare lo Statuto a salvaguardia di tutti i soci e della regolarità delle elezioni, forti e convinti del fatto che si tratta di norma che vale per tutti gli schieramenti contrapposti e forti della interpretazione data dal Tribunale di Modena nella citata ordinanza.

       - Il socio nuovo, come già accaduto in occasione di altre assemblee, potrà partecipare senza diritto di voto.

    

      Ogni altra intimidazione e valutazione sarà affrontata nelle sedi competenti.