Ordinanza Martini (3 marzo 2009)

Il testo dell'ordinanza

ORDINANZA

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

Visto l'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente “ Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 28 febbraio 2003, concernente “Recepimento dell’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia  di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy “, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;

Visti gli articoli 650  e 727 del codice penale;

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 gennaio 2008, concernente  “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008;

Ritenuto di dover sostituire detta Ordinanza eliminando l’allegato A in quanto non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non è possibile stabilire  il rischio di una maggiore aggressività  di un cane sulla base dell’appartenenza ad una  razza o ai suoi incroci;

Ritenuta la necessità  e l'urgenza di mantenere, in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela dell’ incolumità pubblica;

Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di Cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l’uso del collare di tipo elettrico, quale “ congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza”, rientra nella previsione di cui all’ articolo 727 del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali ora art. 544 ter;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante “ Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell’Amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini”, registrato alla Corte dei Conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n.27.


Ordina:

Art. 1.


1 Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la  responsabilità per il relativo periodo.
 
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a.    utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b.     portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c.    affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d.    acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e.    assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4.    Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei Comuni congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali.

5.    Detti percorsi formativi sono da considerarsi obbligatori per i proprietari di cani impegnativi. I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell’Anagrafe canina regionale, decidono nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo.

6.    Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.    

7.    Il Medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità dei percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai Servizi Veterinari la presenza di cani impegnativi tra i suoi assistiti.


8.    Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.


Art. 2.

1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
1) recisione delle corde vocali;
2) taglio delle orecchie;
3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;
e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544 ter del codice penale.

4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
    

Art. 3

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono  le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.


Art. 4

1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell’articolo 3, comma 3:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.


Art. 5

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) b) e  all’articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.  
3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni.


Art. 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle         competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore.

   
 Art 7

1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.



Roma,

       IL MINISTRO
 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Francesca Martini

(3 Marzo 2009)

Considerazioni a caldo sull'ordinanza Martini

E' successo. L'aver lasciato alle associazioni animaliste e ai veterinari il monopolio della "tutela del cane" agli occhi dell'opinione pubblica ed anche a livello politico, ha fatto sì che il mondo dell'addestramento sia tagliato fuori da ogni decisione in materia legislativa sui cani. Persino l'esigenza di un patentino per i cani "impegnativi" passa dai Comuni in collaborazione con le ASL, con le associazioni di protezione animale, le associazioni dei veterinari e le facoltà di medicina veterinaria. Nessun riferimento ad educatori cinofili e addestratori. Chi avrebbe maggiore esperienza e competenza nel campo dell'educazione cinofila viene irrimediabilmente tagliato fuori a meno di non avere buoni contatti con le associazioni animaliste, con le facoltà di medicina veterinaria, con gli ordini professionali dei veterinari o le ASL. Ma siamo sicuri che tali figure siano in grado di insegnare ed istruire il privato a gestire in modo corretto un cane "impegnativo"?

I cani "impegnativi"(!?!).

L'Ordinanza annulla l'allegato A dell'Ordinanza Turco, vale a dire l'elenco delle razze cosiddette "pericolose". Decisione assolutamente condivisibile. L'Ordinanza Turco però, riferendosi a "cani aggressivi" ne dava una definizione (Art. 5" Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.") In questa nuova ordinanza, invece, viene utilizzata la dicitura "cane impegnativo" senza specificare, nel dettaglio, cosa si intenda. Si capisce dall'ordinanza che i veterinari hanno l'obbligo di segnalare i "cani impegnativi" e che i proprietari dei "cani impegnativi" dovranno obbligatoriamente (e a proprie spese) sostenere dei corsi per conseguire un' attestazione denominata "patentino". Da quello che capiamo noi, in pratica, solo cani "segnalati" (e quindi protagonisti di episodi specifici) determinano l'obbligo della frequenza, per il proprietario, dei corsi di formazione. In poche parole il corso non si fa a monte, ma a valle di un episodio di cui il cane si è reso protagonista, oppure su segnalazione del veterinario che stabilisce che un determinato cane sia "impegnativo". Tutto troppo vago e facile. Sembra nato più per far guadagnare chi organizzerà i corsi che non con una reale volontà di educare i proprietari (cosa che andrebbe fatta PRIMA dell'acquisto o della decisione di prendere un cane). Per inciso, in questo modo nei canili l'adozione di cani "problematici" (ma assolutamente recuperabili) verrà assolutamente limitata.

L'addestramento

Mentre, riferendosi agli interventi chirurgici finalizzati a modificare la morfologia di un cane, l'ordinanza è molto precisa e prevede la possibilità del taglio della coda per le razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sull'addestramento resta oltremodo sul vago. Solo un generico: " Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l’aggressività; " che vuole dire tutto o niente. Nella parte iniziale dell'ordinanza nei vari "Visto..." leggiamo anche la citazione della corte di cassazione che sancisce come l'uso del collare elettrico sia configurabile come maltrattamento (art.544 ter), pertanto punibile penalmente. Non è un caso che vi sia tale riferimento, anche se poi nel resto dell'ordinanza non si faccia alcun accenno ai metodi di addestramento. Purtroppo lo diciamo da molto tempo. Il mondo dell'UD si è chiuso a riccio, in una sorta di anacronistica difesa protezionistica, rinunciando a discutere, a far capire le proprie ragioni e l'importanza e la ricchezza dell'addestramento per l'utilità e difesa. Per l'opinione pubblica il mondo dell'addestramento UD è divenuto quello dei famigerati video di Striscia la notizia. Il non aver preso nel concreto le distanze dai metodi di addestramento visti in quel video e il non aver fatto tutto il possibile, a livello di immagine presso i mass media e di intervento sugli organismi politici, per tutelare l'addestramento per le razze da Utilità e Difesa , ci ha portati, oggi, a questa situazione. Una sorta di limbo perchè non è nemmeno chiaro cosa si intenda (cosa i politici intendano) con "addestramento che esalti l'aggressività". La dicitura è identica a quella contenuta nell'articolo 1 dell' ordinanza Turco del 23 gennaio 2008, pertanto, considerato che, a più di un anno dall'emanazione di tale ordinanza, l'addestramento da UD e le gare UD non sono state oggetto di alcun provvedimento, non vediamo come lo dovrebbero divenire ora. Tuttavia, il modo in cui l'ordinanza Martini è stata commentata nei vari giornali e nei siti web, ha lasciato perplessi, visto che si è parlato, spesso, di manicotto e di addestramento a "mordere" come da vietare. L'ordinanza non lo dice. Anzi, a differenza dell'ordinanza Turco (probabilmente per i vari ricorsi, vinti dalle ditte produttrici di collari elettrici, al TAR ) non dice nemmeno in modo esplicito che è vietato il collare elettrico. Si intuisce da quel riferimento alla sentenza di Cassazione, ma non è specificato. Insomma, un bel pateracchio, sufficientemente fumoso da poter essere utilizzato secondo convenienza. Non sarà il caso che l'ENCI (che organizza gare e campionati di UD) e le varie società specializzate delle razze da Utilità e Difesa comincino a porsi come interlocutori dei politici? I tempi sono brevi. Si parla dell'emanazione, in tempi ristretti, di un ddl sull'argomento.

Gli obblighi dei proprietari

Sulla base di questa ordinanza i cani andranno sempre tenuti a guinzaglio (di lunghezza inferiore a 1,50 cm, il che dovrebbe escludere i flexy) nelle aree urbane e nei luoghi pubblici (il che significa che non mi possono multare se, in aperta campagna, il cane viene tenuto libero....del resto che venga fatta tale specifica è ovvio...altrimenti i cani da caccia?)

Si dovrà sempre portare con sè la museruola. Non c'è l'obbligo di farla indossare, a meno che non previsto dalla legge o richiesto dalle autorità competenti

Non si potrà lasciare il cane in custodia a persone non in grado di gestirlo

Il proprietario è responsabile civilmente e penalmente del comportamento del cane

Il proprietario ha l'obbligo di informarsi sulle normative vigenti, di informarsi sulle caratteristiche fisiche ed etologiche del cane che intende detenere , di fare in modo che il cane si comporti in modo corretto

Gli ex-cani aggressivi

Eliminando l'elenco delle "razze pericolose" questa ordinanza demanda ai veterinari la segnalazione dei singoli casi e la creazione di un elenco di cani potenzialmente a rischio. I cani inseriti nell'elenco avranno gli obblighi previsti dall'ordinanza Turco per i cani pericolosi: dovranno girare con guinzaglio e museruola, i proprietari dovranno obbligatoriamente stipulare un'assicurazione, non potranno essere detenuti da minori, malati mentali, delinquenti abituali, persone con condanne, anche non definitive, per reati contro la persona o il patrimonio, con pena superiore ai due anni o da persone con condanne per maltrattamenti agli animali (ma questi non dovrebbero essere interdetti dal possedere qualsiasi animale e non solo quelli potenzialmente pericolosi?). Non ben definito nemmeno l'intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale, che viene deciso dal servizio veterinario nel caso di rischio potenziale elevato. Tradotto, un cane protagonista di episodi mordaci potrà (o dovrà) essere sottoposto ad intervento terapeutico (non ben specificato: castrazione, farmaci?)

L'impressione generale che si ricava dalla lettura di quest'ordinanza è abbastanza simile a quelle avuta con le ordinanze precedenti. Si fanno provvedimenti sull'onda di eventi mediatici (bambini uccisi dal cane di casa o simili) e si ragiona poco sull'argomento, demandando il tutto ad un eventuale disegno di legge. Sinceramente, leggendo l'entusiasmo delle associazioni animaliste rispetto all'ordinanza Martini, ci saremmo aspettati ben altro. I corsi, i tanto decantati patentini non sono regolamentati, sono obbligatori solamente per i proprietari di cani "impegnativi" e, da quello che si legge, facilmente lo saranno solo per chi si ritroverà cani protagonisti di episodi di aggressività. Purtroppo, come nel caso del bimbo ucciso dal mastino napoletano di casa, non appare chiaro come, se tale ordinanza fosse stata in vigore, tale episodio potesse essere scongiurato. Se il mastino non avesse mai dato segnali di aggressività con il veterinario o non si fosse reso protagonista di episodi particolari, sul cane non ci sarebbe stata alcuna "attenzione", nè il proprietario avrebbe avuto alcun obbligo. Purtroppo, almeno per razze di stazza e mole medio-grande, il patentino dovrebbe essere un obbligo a monte, non un palliativo. Letta così i corsi obbligatori somigliano molto a quelli per recuperare i punti della patente.

Resta poi il problema, vitale, di chi si debba occupare sia della valutazione del cane "impegnatico", sia della formazione dei proprietari. La nostra esperienza ci ha spesso messo a confronto con veterinari e con operatori delle ASL. Onestamente la loro capacità di comprendere i cani e di insegnare ai proprietari come comportarsi (specie proprio nel caso di cani problematici) non ci è sembrata, tranne rarissimi casi, nemmeno lontanamente paragonabile a quella dei tanti addestratori , istruttori e figuranti UD che abbiamo visto nei vari campi.

Nota a margine: dall'ordinanza sono esclusi i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Non viene però specificato se la non applicazione riguardi questi cani anche quando non sono nell'esercizio delle loro funzioni. Soprattutto per quanto concerne i cani della Protezione Civile questa precisazione sarebbe necessaria, vista la miriade di gruppi di PC non operativi e non sottoposti a specifici test che, purtroppo, esistono sul territorio.

L'ordinanza sarà in vigore a partire dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e ha validità di 24 mesi. Tuttavia da più parti politiche si è espressa la volontarietà di realizzare, in tempi brevi un ddl.

In questo articolo abbiamo scritto le nostre prime impressioni "a caldo". Ci riserviamo di approfondire ulteriormente gli argomenti, avvalendoci anche di testimonianze di esperti del settore, con ulteriori articoli.

La Redazione di "Da Hecktor a Rex"

Telefree Per il Neofita Prove UD

Creative Commons LicenseTutti i testi e i contenuti di Da Hecktor a Rex. Rivista web dedicata al cane da Pastore Tedesco sono protetti da Creative Commons License