L'Allievo
Giudice di Allevamento S.A.S. è colui che, dopo aver frequentato un
corso di qualificazione e dopo aver superato con esito positivo un esame teorico,
effettui un tirocinio di cinque assistentati, e sostenga una prova pratica con
esito favorevole.
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI Hanno diritto
di presentare candidati per la carriera di "Allievo Giudice S.A.S.": 1)
Il Consiglio Direttivo Nazionale S.A.S.; 2) I membri del Consiglio Direttivo
della S.A.S.; 3) I membri delle rispettive Commissioni Tecniche; 4) Consigli
Direttivi delle Regioni S.A.S. REQUISITI Per
poter essere ammesso, il candidato deve possedere i seguenti requisiti: a)
Essere socio SAS da almeno cinque anni; b) Avere superato il 25° anno di
età; c) Essere in possesso almeno della licenza della scuola media inferiore
o di un titolo equipollente; d) Di non essere stato colpito da provvedimenti
di sospensione dell'attività cinotecnica, per più di due anni ed
in ogni caso sia trascorso almeno un anno dalla scadenza della sanzione; e)
Di non avere pendenze economiche nei confronti dell'Associazione; f) Di mostrare
"idoneità morale" mediante l'esibizione di certificato penale
aggiornato; g) Non avere subito condanne penali con provvedimento di detenzione; h)
Essere titolare di affisso. DOMANDA I
Soci che aspirano a diventare Allievi Giudici dovranno presentare domanda al CDN
S.A.S. entro il mese di Gennaio di ogni anno. DOCUMENTI
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 1) Curriculum nel quale sia specificata la partecipazione
attiva alla vita associativa. 2) Allevare in modo continuativo, producendo
almeno cinque cucciolate registrate al proprio nome, distribuite nei cinque anni
antecedenti la presentazione della domanda; 3) Documentazione atta a dimostrare
la partecipazione con esito positivo alle manifestazioni di razza dell'associazione,
ottenendo almeno una qualifica di eccellente al Campionato SAS o SV con soggetti
dallo stesso allevati; 4) aver selezionato almeno quattro cani di sua proprietà
di cui due con il proprio affisso; 5) Partecipazione, con esito positivo, a
un corso per allievi giudici S.A.S.; ITER
DI FORMAZIONE La domanda corredata dalla documentazione prescritta, verrà
sottoposta al parere del Comitato Tecnico della S.A.S. il quale esprimerà
il proprio motivato parere, necessario, ma non vincolante, al CDN. Il CDN,
con propria motivata deliberazione, deciderà se ammettere il candidato
all'iter formativo di allievo giudice. Le domande prive della documentazione e
degli allegati previsti non potranno essere esaminate dal CDN. Tutti i candidati
ammessi alle procedure formative per l'abilitazione di Allievo Giudice dovranno
partecipare ad un corso teorico organizzato dalla S.A.S. Dopo aver conseguito
l'attestato di frequenza al corso, i candidati devono sottoporsi ad un esame teorico,
scritto ed orale, sulle materie trattate nel corso stesso con l'aggiunta dello
standard morfologico. La commissione esaminatrice, nominata dal CDN è
composta da: Presidente della S.A.S.;
Due Esperti Giudici Formatori, incaricati su proposta del Comitato
Tecnico.
Il Direttore o suo sostituto con
mansioni di segretario della commissione, stabilirà l'idoneità del
candidato. I candidati che abbiano superato con esito favorevole gli esami
teorici possono presentarsi agli esami pratici dopo un periodo di tirocinio, eseguendo
obbligatoriamente cinque assistentati in cui dovranno giudicare almeno 150 cani
in raduni nazionali. Il Comitato Tecnico nomina i giudici incaricati di valutare
le prove. L'effettuazione degli assistentati dovrà essere richiesta
per iscritto dall'interessato alla Sede Centrale, la quale provvederà ad
autorizzarli, di volta in volta. Di tale autorizzazione la Sede Centrale dovrà
dare comunicazione all'interessato, al comitato organizzatore e al giudice assistito. Al
termine della prova, l'aspirante giudice è tenuto a consegnare al giudice
assistito i giudizi che egli ha redatto di tutti i cani esaminati. Il giudice
assistito dovrà provvedere a compilare l'apposito modulo predisposto dalla
S.A.S. sul quale esprimerà il proprio parere positivo o negativo, redigendo
una relazione sulla preparazione e sull'attitudine dimostrata dal candidato, da
restituire firmata alla Sede Centrale. Tra due assistentati deve intercorrere
un intervallo di almeno quattro settimane. Nel caso in cui un assistentato
avesse esito non favorevole, lo stesso dovrà essere ripetuto con lo steso
giudice. Nel corso degli assistentati gli aspiranti giudici non possono presentare
o condurre cani. L'aspirante giudice dopo aver conseguito cinque attestati
validi del tirocinio prescritto potrà sottoporsi all'esame finale.
L'esame può essere svolto esclusivamente dinanzi al Presidente
della S.A.S. e/o un membro da lui incaricato e da due giudici formatori.
L'intero
iter di formazione, comprensivo dell'esame finale, può durare al massimo
tre anni. Qualora l'aspirante giudice non superasse l'esame o le prove previste
dal presente regolamento, per ciascuna categoria, potrà ripresentarsi,
facendone domanda scritta alla Sede Centrale, solo dopo che siano trascorsi almeno
sei mesi, e ciò per non più di tre volte successive (sia per esami
teorici che per esami pratici). RICONOSCIMENTO La
nomina di Allievo giudice deve essere pubblicata sulla rivista S.A.S. ed il nominativo
inserito nell'elenco degli "Allievi Giudici di Allevamento" per la razza
"Cane da Pastore Tedesco". Dopo tre anni, l'aspirante può
iniziare l'iter E.N.C.I. per nomina definitiva a giudice di allevamento. La
durata massima dell'attività come allievo giudice è di cinque anni. ATTIVITA'
DI GIUDICE Nell'espletamento della propria attività, l'allevo giudice
deve attenersi solo ed esclusivamente alle regole dell'associazione. L'aggiornamento
costante e necessario del proprio livello di conoscenze richiede la disponibilità
di seguire corsi di perfezionamento. La partecipazione ai seminari per allievi
giudici è pertanto obbligatoria. L'esercizio dell'attività di
allievo giudice necessita dell'autorizzazione da parte della Sede Centrale, l'allievo
giudice può acconsentire a partecipare a una manifestazione soltanto se
ha ricevuto il benestare da parte della Sede Centrale. Qualora un allievo giudice
svolga la propria attività senza il consenso della Sede Centrale, egli
non avrà più l'autorizzazione a giudicare per un periodo di un anno. Durante
le esposizioni o i concorsi non è consentito giudicare soggetti di cui
uno degli allievi giudici in carica risulta essere il proprietario o il possessore. Va
esercitato il massimo riserbo nei confronti dei cani posseduti o detenuti dai
famigliari. Questi ultimi sono equiparati a conviventi, allevamenti, proprietari
congiunti, comunità e simili. All'allievo giudice SAS è vietato
proporsi personalmente a un organizzatore o rinunciare parzialmente o interamente
al rimborso spese a lui spettante. Gli allievi giudici S.A.S. esercitano la
propria attività senza scopo di lucro. L'organizzazione risarcisce,
a titolo di rimborso spese: le spese giornaliere di importo definito; le
spese di trasferta: - costi chilometrici in caso di utilizzo del proprio veicolo -
biglietto del treno o aereo - eventuali spese di pernottamento Durante
le manifestazioni, all'allievo giudice S.A.S. è consentito presentare soltanto
cani di sua proprietà o dallo stesso allevati. L'allievo giudice S.A.S.
deve attenersi rigorosamente alle regole dell'associazione (es.standard di razza,
regolamento sulle esposizioni canine). La carica
di allievo giudice si estingue: a) con il decesso; b) per dimissioni da
parte dell'allievo giudice; c) alla scadenza del quinto anno dalla data di
abilitazione; d) per sospensione dall'incarico da parte del Consiglio Direttivo
della S.A.S. o di un suo Organo giuridico competente; e) il mancato esercizio
dell'attività di allievo giudice per un periodo di due anni comporta la
destituzione dall'incarico.. |