REGOLAMENTO DI FORMAZIONE ALLIEVI GIUDICI SAS DI ALLEVAMENTO

 

L'Allievo Giudice di Allevamento S.A.S. è colui che, dopo aver frequentato un corso di qualificazione e dopo aver superato con esito positivo un esame teorico, effettui un tirocinio di cinque assistentati, e sostenga una prova pratica con esito favorevole.


PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI

Hanno diritto di presentare candidati per la carriera di "Allievo Giudice S.A.S.":
1) Il Consiglio Direttivo Nazionale S.A.S.;
2) I membri del Consiglio Direttivo della S.A.S.;
3) I membri delle rispettive Commissioni Tecniche;
4) Consigli Direttivi delle Regioni S.A.S.

REQUISITI
Per poter essere ammesso, il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
a) Essere socio SAS da almeno cinque anni;
b) Avere superato il 25° anno di età;
c) Essere in possesso almeno della licenza della scuola media inferiore o di un titolo equipollente;
d) Di non essere stato colpito da provvedimenti di sospensione dell'attività cinotecnica, per più di due anni ed in ogni caso sia trascorso almeno un anno dalla scadenza della sanzione;
e) Di non avere pendenze economiche nei confronti dell'Associazione;
f) Di mostrare "idoneità morale" mediante l'esibizione di certificato penale aggiornato;
g) Non avere subito condanne penali con provvedimento di detenzione;
h) Essere titolare di affisso.

DOMANDA
I Soci che aspirano a diventare Allievi Giudici dovranno presentare domanda al CDN S.A.S. entro il mese di Gennaio di ogni anno.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1) Curriculum nel quale sia specificata la partecipazione attiva alla vita associativa.
2) Allevare in modo continuativo, producendo almeno cinque cucciolate registrate al proprio nome, distribuite nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda;
3) Documentazione atta a dimostrare la partecipazione con esito positivo alle manifestazioni di razza dell'associazione, ottenendo almeno una qualifica di eccellente al Campionato SAS o SV con soggetti dallo stesso allevati;
4) aver selezionato almeno quattro cani di sua proprietà di cui due con il proprio affisso;
5) Partecipazione, con esito positivo, a un corso per allievi giudici S.A.S.;

ITER DI FORMAZIONE
La domanda corredata dalla documentazione prescritta, verrà sottoposta al parere del Comitato Tecnico della S.A.S. il quale esprimerà il proprio motivato parere, necessario, ma non vincolante, al CDN.
Il CDN, con propria motivata deliberazione, deciderà se ammettere il candidato all'iter formativo di allievo giudice. Le domande prive della documentazione e degli allegati previsti non potranno essere esaminate dal CDN.
Tutti i candidati ammessi alle procedure formative per l'abilitazione di Allievo Giudice dovranno partecipare ad un corso teorico organizzato dalla S.A.S.
Dopo aver conseguito l'attestato di frequenza al corso, i candidati devono sottoporsi ad un esame teorico, scritto ed orale, sulle materie trattate nel corso stesso con l'aggiunta dello standard morfologico.
La commissione esaminatrice, nominata dal CDN è composta da:
Presidente della S.A.S.;
Due Esperti Giudici Formatori, incaricati su proposta del Comitato Tecnico.
Il Direttore o suo sostituto con mansioni di segretario della commissione, stabilirà l'idoneità del candidato.
I candidati che abbiano superato con esito favorevole gli esami teorici possono presentarsi agli esami pratici dopo un periodo di tirocinio, eseguendo obbligatoriamente cinque assistentati in cui dovranno giudicare almeno 150 cani in raduni nazionali.
Il Comitato Tecnico nomina i giudici incaricati di valutare le prove.
L'effettuazione degli assistentati dovrà essere richiesta per iscritto dall'interessato alla Sede Centrale, la quale provvederà ad autorizzarli, di volta in volta.
Di tale autorizzazione la Sede Centrale dovrà dare comunicazione all'interessato, al comitato organizzatore e al giudice assistito.
Al termine della prova, l'aspirante giudice è tenuto a consegnare al giudice assistito i giudizi che egli ha redatto di tutti i cani esaminati.
Il giudice assistito dovrà provvedere a compilare l'apposito modulo predisposto dalla S.A.S. sul quale esprimerà il proprio parere positivo o negativo, redigendo una relazione sulla preparazione e sull'attitudine dimostrata dal candidato, da restituire firmata alla Sede Centrale.
Tra due assistentati deve intercorrere un intervallo di almeno quattro settimane.
Nel caso in cui un assistentato avesse esito non favorevole, lo stesso dovrà essere ripetuto con lo steso giudice. Nel corso degli assistentati gli aspiranti giudici non possono presentare o condurre cani.
L'aspirante giudice dopo aver conseguito cinque attestati validi del tirocinio prescritto potrà sottoporsi all'esame finale.
L'esame può essere svolto esclusivamente dinanzi al Presidente della S.A.S. e/o un membro da lui incaricato e da due giudici formatori.
L'intero iter di formazione, comprensivo dell'esame finale, può durare al massimo tre anni.
Qualora l'aspirante giudice non superasse l'esame o le prove previste dal presente regolamento, per ciascuna categoria, potrà ripresentarsi, facendone domanda scritta alla Sede Centrale, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi, e ciò per non più di tre volte successive (sia per esami teorici che per esami pratici).

RICONOSCIMENTO
La nomina di Allievo giudice deve essere pubblicata sulla rivista S.A.S. ed il nominativo inserito nell'elenco degli "Allievi Giudici di Allevamento" per la razza "Cane da Pastore Tedesco".
Dopo tre anni, l'aspirante può iniziare l'iter E.N.C.I. per nomina definitiva a giudice di allevamento.
La durata massima dell'attività come allievo giudice è di cinque anni.

ATTIVITA' DI GIUDICE
Nell'espletamento della propria attività, l'allevo giudice deve attenersi solo ed esclusivamente alle regole dell'associazione.
L'aggiornamento costante e necessario del proprio livello di conoscenze richiede la disponibilità di seguire corsi di perfezionamento.
La partecipazione ai seminari per allievi giudici è pertanto obbligatoria.
L'esercizio dell'attività di allievo giudice necessita dell'autorizzazione da parte della Sede Centrale, l'allievo giudice può acconsentire a partecipare a una manifestazione soltanto se ha ricevuto il benestare da parte della Sede Centrale.
Qualora un allievo giudice svolga la propria attività senza il consenso della Sede Centrale, egli non avrà più l'autorizzazione a giudicare per un periodo di un anno.
Durante le esposizioni o i concorsi non è consentito giudicare soggetti di cui uno degli allievi giudici in carica risulta essere il proprietario o il possessore.
Va esercitato il massimo riserbo nei confronti dei cani posseduti o detenuti dai famigliari. Questi ultimi sono equiparati a conviventi, allevamenti, proprietari congiunti, comunità e simili.
All'allievo giudice SAS è vietato proporsi personalmente a un organizzatore o rinunciare parzialmente o interamente al rimborso spese a lui spettante.
Gli allievi giudici S.A.S. esercitano la propria attività senza scopo di lucro.
L'organizzazione risarcisce, a titolo di rimborso spese:
le spese giornaliere di importo definito;
le spese di trasferta:
- costi chilometrici in caso di utilizzo del proprio veicolo
- biglietto del treno o aereo
- eventuali spese di pernottamento
Durante le manifestazioni, all'allievo giudice S.A.S. è consentito presentare soltanto cani di sua proprietà o dallo stesso allevati.
L'allievo giudice S.A.S. deve attenersi rigorosamente alle regole dell'associazione (es.standard di razza, regolamento sulle esposizioni canine).

La carica di allievo giudice si estingue:
a) con il decesso;
b) per dimissioni da parte dell'allievo giudice;
c) alla scadenza del quinto anno dalla data di abilitazione;
d) per sospensione dall'incarico da parte del Consiglio Direttivo della S.A.S. o di un suo Organo giuridico competente;
e) il mancato esercizio dell'attività di allievo giudice per un periodo di due anni comporta la destituzione dall'incarico..

 

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