12 dicembre 2009.
Assemblea dei soci per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale SAS.
Aggiornamenti sulla questione voto per i nuovi soci .(11 dicembre 2009)
Riceviamo e volentieri pubblichiamo la mail di risposta inviata ad una socia SAS dal consigliere SAS delegato dall'ENCI, Cesare Bonasegale (clicca qui per vedere la mail) . Il tono della risposta, per uno scrittore come Bonasegale, sembra piuttosto seccato (non inserisce nemmeno i saluti e si firma con il solo cognome). Questo "tono" fa il paio con la correzione operata nel documento pubblicato sul sito ufficiale della SAS, prima recante la firma "i consiglieri rimasti in carica" (quindi comprendendo anche lo stesso Bonasegale), poi corretto con la sola firma dei 4 consiglieri D'Alonzo, Pianelli, Venier e Zironi. (confronta il documento pubblicato sul sito SAS attuale con il documento pubblicato sul sito SAS il giorno prima)
Leggiamo, pubblicata sul sito ufficiale SAS, la lettera inviata ai nuovi soci 2009 dai consiglieri in carica (significativo che tra i firmatari ci sia anche il consigliere delegato dell'ENCI, Cesare Bonasegale)
Questo il testo della lettera. (Aggiornamento al 10 dicembre : sul sito SAS oggi, 10/12, trovate una lettera firmata solo da 4 consiglieri e NON da Cesare Bonasegale. Però non abbiamo le allucinazioni. Questo è il file, salvato, pubblicato ieri sul sito ufficiale SAS)
E' vero che, l'ordinanza del Tribunale di Modena del 23.11.2009 di fatto stabilisce solo la validità delle delibere assunte dal CDN dell'8 maggio 2009, tra cui anche quella della approvazione dei nuovi soci. Quindi, stabilisce che il CDN, in una data in cui non vi era alcuna previsione di essere nell'anno delle votazioni ha approvato 1186 nuovi soci.
E' vero anche, come richiamato nella lettera inviata ai nuovi soci (1186 X 0,60 centesimi= 711,60 euro solo per le spese di spedizione) che , nell'ordinanza dell'8 luglio 2009, il Tribunale di Modena dichiara che “La decisione relativa all’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci del 27/7/2009 (deliberazione n.231-5/2009) è motivata dalla necessità di verificare l’ammissione dei nuovi soci anche in relazione alla possibile interferenza con la sostituzione dei due consiglieri (rif. Art. 6 statuto)”.
Siamo andati a leggere la richiamata delibera 231-5/2009 e, soprattutto, la memoria difensiva presentata dall'avvocato Benini in seguito alla quale il magistrato ha scritto la frase sopra citata.
La delibera annulla la delibera presidenziale con cui Verpelli aveva modificato l'ordine del giorno dell'Assemblea del 27 giugno, inserendo l'elezione di due consiglieri.
Dice testualmente la memoria difensiva (anche questa pubblicata sul sito SAS
) riguardo alla legittimità della mancata ratifica della delibera presidenziale:
"La delibera del CDN (la 231-5/2009 n.d.r.) è da intendersi direttamente discendente dall’osservanza di una pregnante cautela contenuta all’art. 6 dello Statuto Sociale. In sostanza, la cautela é di disporre che "nuove" associazioni siano accettate solo dopo la elezione delle cariche sociali. Ciò proprio in funzione di garantire che non interferiscano con la elezione delle cariche sociali “‘domande dell’ultima ora", presentate da persone non conosciute, la cui effettiva sottoscrizione del modulo di adesione, volontà di partecipare all’Associazione e versamento della quota sociale nelle casse dell’associazione, non possa essere adeguatamente verificata. Può infatti accadere, ed e effettivamente avvenuto in passato, che con investimenti di denaro più o meno modesti (la quota annuale è inferiore a 50 Euro a socio) ovvero con qualche nome o firma inventata o apocrifa, si sia cercato di raggiungere una collocazione o una maggioranza ne1l’organo direttivo dell’associazione. "
Quindi, spiegava l'avvocato Benini per conto dei consiglieri SAS (quelli a tutt'oggi rimasti in carica e firmatari della lettera) che era legittimo non ratificare la delibera presidenziale di Verpelli per controllare, sulla base non tanto della lettera dell'articolo 6, quanto sulle motivazioni reali che hanno portato a quell'articolo, gli elenchi dei nuovi soci.
Si parla quindi non di applicare alla lettera l'articolo 6, ma si chiede di considerare che non vi sono i tempi per verificare l'effettiva natura dei nuovi soci.
Infatti si precisa, nella stessa memoria difensiva:
"Se il C.D.N. avesse voluto negare il diritto di voto ai nuovi soci, avrebbe revocato la delibera con la quale erano stati approvati. ll C.D.N., o meglio la sua maggioranza, qui rappresentata, ha meramente voluto tutelare il diritto dei soci ad eleggere in modo democratico e trasparente i membri del C.D.N. stesso (verificando, in primis, gli effettivi aventi diritto), Proprio per non danneggiare o indebolire il diritto dei "vecchi" soci a non consentire che le elezioni di cariche sociali fossero eventualmente determinate dai “nuovi" soci, si é ritenuto che il miglior contemperamento tra clausole apparentemente contraddittorie dello Statuto (art. 6 ed art. 18 -una piccola svista, forse errore di battitura. Gli articoli in contraddizione sono l'art.6 e l'art. 8, non il 18 n.d.r.-) fosse quello di rinviare la elezione dei nuovi consiglieri, cosi mantenendo tutti i diritti dei soci appena approvati, avendo anche il tempo di necessarie verifiche della effettiva sussistenza in cape ai nominativi inseriti nell’elenco soci 2009."
A noi sembra chiarissimo.
Chiedono, i consiglieri, che gli sia dato il tempo per effettuare i controlli sui nominativi. E precisano che non intendono negare il diritto di voto ai nuovi soci. Se lo avessero voluto fare sarebbe bastato loro revocare la delibera di riconoscimento. Ma no, non è questo che vogliono. Vogliono solo, basandosi sulla cautela che ha fatto introdurre nello statuto l'articolo 6, controllare gli elenchi. Tant'è vero che diffidano Giovanni Flace, il socio che si occupava della gestione informatica e della gestione dei tabulati dei soci con la presidenza Verpelli, a consegnare la documentazione, anche informatica, relativa alla gestione dei soci, verifica delle domande di associazione. (citazione sempre dalla memoria difensiva).
Alle richieste presentate, nei termini sopra descritti, nella memoria difensiva si rifà la frase del magistrato: La decisione relativa all’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci del 27/7/2009 (deliberazione n.231-5/2009) è motivata dalla necessità di verificare l’ammissione dei nuovi soci anche in relazione alla possibile interferenza con la sostituzione dei due consiglieri (rif. Art. 6 statuto)
Ed è in relazione a quanto affermato nella memoria difensiva il riferimento all'Art. 6 dello statuto.
Cosa dicono invece oggi i consiglieri rimasti in carica?
Contraddicono quanto da loro stessi affermato riguardo al non voler negare il diritto di voto ai nuovi soci ed affermano che i nuovi soci 2009 (tutti i nuovi soci) non hanno diritto di voto, in quanto non potevano essere riconosciuti da un CDN svoltosi nello stesso anno in cui si svolgeranno le elezioni.
Incuranti del fatto che i nuovi soci siano già stati legittimamente approvati da un CDN che si svolgeva non nell'anno previsto per le votazioni, ribadiscono ai nuovi soci il loro non diritto a votare, citando a riprova della validità della loro tesi, la frase contenuta nell'ordinanza del magistrato modenese, fingendo di ignorare in quale contesto vada inserita quella frase e a quali richieste tale frase si riferisse.
Quindi, dicono i consiglieri, i nuovi soci 2009 non potevano (in base all'articolo 6 dello Statuto) essere approvati dal CDN (e poco importa che tale CDN avrebbe dovuto essere preveggente, immaginando lo scenario della caduta del CDN stesso con conseguente ricorso a nuove elezioni straordinarie). O meglio, visto che sono stati approvati da un CDN che poi si è scoperto svolgersi nell'anno delle non previste votazioni, tale approvazione deve considerarsi non valida.
Non bastando tale contorta intepretazione, i consiglieri rimasti in carica piegano nuovamente la lettera dello Statuto a proprio uso e consumo. Infatti, se, come loro affermano, interpretando l'articolo 6, i nuovi soci 2009, non sono da considerarsi approvati, NON SONO SOCI. Su questo, almeno, non dovrebbero esservi dubbi. Se non ho la ratifica del CDN non sono socio. (Art.3 dello Statuto: Possono essere soci della S.A.S. tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse e simpatia per il miglioramento della razza del cane da Pastore Tedesco, la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio.)
Invece, cercando di dribblare eventuali richieste di restituzione del pagamento della quota sociale e di eventuali danni subiti, i consiglieri dicono ai nuovi soci 2009 che possono partecipare all'Assemblea, solo senza diritto di voto. Quindi, non siete soci per votare, ma siete soci. A questo punto comincia a girare la testa.
La domanda sorge spontanea: se lo scopo reale indicato nella memoria difensiva (e citato dal magistrato) era quello di controllare i nuovi soci 2009, sopratutto in riferimento al fatto che potessero esservi soci falsi (cioè firme contraffatte o nominativi inventati)...non c'è stato forse il tempo di controllare i 1186 nuovi soci 2009? L'editoriale dell'ultima rivista parla di notevoli difficoltà nel controllo tempestivo degli aventi diritto. Da notare come, anche in questo caso, si punti l'accento sul controllo. Si dice che vi sono state notevoli difficoltà, ma non si parla di un mancato controllo. Da fine luglio a fine ottobre (o diciamo, a voler essere realisti, con due mesi pieni a disposizione) non si è riusciti a controllare? Considerando che la presenza di anche una sola domanda di associazione contraffatta avrebbe giustificato la cautela, anche in sede giudiziaria, e considerando che le cartoline di convocazione sono state regolarmente spedite a tutti i 1186 nuovi soci del 2009, c'è da pensare che l'auspicato controllo sia stato effettuato. E questo senza voler considerare la testimonianza di un socio che, telefonando in SAS e trovando sempre la segreteria telefonica inserita, si è poi sentito rispondere dalle impiegate che si stavano occupando del controllo degli elenchi soci.
A noi questa vicenda (che potremmo chiamare: “rasoio di Occam, questo sconosciuto”)ricorda il balletto di interpretazioni sulla durata del CDN 2003-2006 e il suo procrastinarsi, con riunioni di consiglio, sino ai primi mesi del 2007. Allora si disquisiva sulla lettera dello statuto, sugli anni solari, su cosa dovesse considerarsi ordinaria amministrazione.
E, anche allora, si parlava di approvazione dei nuovi soci.
Un piccolo stralcio dal CDN dell'8 aprile 2006:" il Consigliere Roman solleva il problema della necessità di dare compiuta attuazione al dettato statutario che prevede la durata del Consiglio Direttivo per tre anni solari. In particolare sottolinea come l’anno solare duri dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno e pertanto afferma che il consiglio attuale avrebbe dovuto scadere il 31 dicembre del 2005. Il presidente da lettura della comunicazione ricevuta dall’ENCI relativa ai chiarimenti forniti ai soci collettivi in occasione dell’approvazione delle modifiche statutarie e che indica che gli organi sociali eletti antecedentemente all’approvazione del nuovo Statuto non decadano rimanendo in carica sino alla naturale scadenza del loro mandato. Il Consigliere Grosso rammenta come non sia consentito al Consiglio scaduto approvare nuovi soci e pertanto caldeggia la possibilità di propendere per una ultrattività del consiglio attualmente in carica al fine di poter accettare i soci iscritti fino ad ora nel 2006. Dopo ampio dibattito il Consigliere Roman, d’accordo con l’avv. Grosso, evidenzia come sarebbe vessatorio nei confronti dei nuovi associati di quest’anno respingere la loro domanda di associazione. A parere del Consiglio la soluzione meno dannosa e più opportuna è che l’attuale consiglio giunga alla sua naturale scadenza prevista per il giugno 2006 e che, successivamente, proceda con l’ordinaria amministrazione fino al 31 dicembre il modo da poter convocare un’assemblea elettiva nel 2007, limitando al minimo il periodo nel quale non è consentito approvare nuovi soci.
Poveri nuovi soci. A seconda di come tira il vento l'approvazione dei nuovi soci garantisce la massima partecipazione alla vita democratica dell’associazione (citazione dalla dichiarazione telefonica dell'Avvocato Grosso, CDN del 10 novembre punto 5 O.d.G vedi sito SAS) oppure l'approvazione dei nuovi soci costituisce una “anomala proliferazione” (editoriale Rivista SAS n156)
Purtroppo le leggi e i regolamenti non si possono (o non si dovrebbero poter) interpretare a proprio piacimento o secondo convenienza.
Sempre un po' incinti, un po' no. Questa è la SAS.
Daniela Dondero e Leandro Falaschetti, 9 dicembre 2009, ore 22.15
Leggi anche le Riflessioni sul diritto al voto dei nuovi soci 2009 , pubblicate il 7 dicembre
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pubblicato il 3 novembre 2009
Leggi anche:
Prima puntata:
Come votare.
Terza puntata:
Chi si candiderà?
Da Radio SAS: le "liste"
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